la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per l'applicazione della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l'applicazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze lecite e illecite nella Valle d'Aosta denominato "Progetto Arianna" e' autorizzata la maggior spesa per il 1991 di L. 350.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della precedente legge, valutato in L. 350.000.000, gravera' sull'istituendo capitolo 61750, denominato "Spese per la realizzazione del Progetto Arianna" del bilancio di previsione per la Regione per l'anno 1991. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale - E 1.5.). 4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari verranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.