la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 5 gennaio 1990,  n.  6
concernente  l'applicazione  ed  avvio  nella scuola del programma di
iniziative di lotta all'abuso di sostanze  lecite  e  illecite  nella
Valle d'Aosta denominato "Progetto Arianna" e' autorizzata la maggior
spesa per il 1991 di L. 350.000.000.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della precedente legge,
valutato in L. 350.000.000, gravera' sull'istituendo capitolo  61750,
denominato  "Spese  per  la  realizzazione  del Progetto Arianna" del
bilancio di previsione per la Regione per l'anno 1991.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al comma due si provvede
mediante utilizzo di pari  importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
del  bilancio  di  previsione  della Regione per l'anno 1991 a valere
sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8  al  bilancio
stesso  (Area  di  intervento  settoriale  -  Settore  della politica
sociale - E 1.5.).
   4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari  verranno  determinati
con  la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale
27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di  bilancio  e
contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.